Lo Stato ha normato la materia con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Detta legge, all’articolo 12, garantisce “…il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata …nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie” e stabilisce che “L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” e che “l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti da disabilità connesse all’handicap”.
Destinatari del servizio di assistenza educativa sono persone disabili sulla base di una puntuale e motivata richiesta dell’Azienda ospedaliera competente o di altro ente accreditato.
Nell’Ambito Territoriale del Basso Sebino, ai sensi dell’accordo di programma attuativo del Piano di Zona previsto dalla legge 328/2000, il servizio di assistenza educativa è gestito dagli enti in forma associata.
Erogazione tramite voucher